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Guida in stato di ebbrezza


La guida in stato di ebbrezza e un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186 bis e successive modifiche del codice della strada. Lo Stato Italiano ha più volte ripreso e inasprito le leggi per la guida sotto l’influenza dell’alcol, al fine di porre un freno a tale comportamento incivile e ai gravissimi incidenti che ne conseguono.

Le ultime modifiche al codice della strada stabiliscono in particolare:

  • L’obbligo per i locali pubblici che rimangono aperti dopo le 24:00 di dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione del cliente;
  • Tasso alcolico zero per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di tre anni;
  • Divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Se dall’accertamento risulta un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza e le sanzioni variano in base al livello di alcol rilevato nel sangue nel modo seguente:

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,50 E NON SUPERIORE A 0,80 GRAMMI PER LITRO

  • AMMENDA: da € 500 a € 2.000;
  • ARRESTO: NO;
  • SOSPENSIONE DELLA PATENTE: DA 3 A 6 MESI;
  • DECURTAZIONE PUNTI: 10 PUNTI;
  • FERMO DELL’AUTOVETTURA.

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,80 E NON SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO

  • AMMENDA: da € 800 a € 3.200;
  • ARRESTO: FINO A 6 MESI;
  • SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA: 6 A 12 MESI;
  • DECURTAZIONE PUNTI: 10  PUNTI;
  • FERMO DELL’AUTOVETTURA.

TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO

  • AMMENDA: da € 1.500 a € 6.000;
  • ARRESTO: DA 3 MESI A 12 MESI;
  • SOSPENSIONE DELLA PATENTE: DA 12 A 24 MESI;
  • DECURTAZIONE PUNTI: 10 PUNTI;
  • CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA.

NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI.

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA


Gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Questi accertamenti si effettuano analizzando l’aria alveolare espirata e la concentrazione di alcol in essa presente dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. È necessario infine fornire una corrispondente prova documentale della misurazione effettuata.

Se le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale possono di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI E PER I GUIDATORI PROFESSIONALI


Per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni vige il divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici, pena la multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.

Lo stesso divieto  assoluto vale anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se risultano positivi ai test le sanzioni raddoppiano.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO


A chi si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

Rifiutarsi di svolgere gli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

ALTRE  DISPOSIZIONI


In tutti i casi che non prevedono il sequestro del veicolo, quest’ultimo non può essere condotto da chi è in stato di ebbrezza ed è quindi necessario che sia preso in consegna da un’altra persona disponibile. Se ciò non è possibile il veicolo può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e qui lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Assieme alla sospensione della patente il prefetto ordina anche che il conducente si sottoponga a visita medica, da svolgersi entro sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro tale termine, il prefetto stesso può disporre per via cautelare la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

La confisca dell’autoveicolo viene invece eseguita in ogni caso nei confronti del conducente che abbia un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l) e segue poi la confisca applicata con sentenza di condanna.

Tuttavia se il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/ l  è alla guida di un autoveicolo che  appartiene a persona estranea al reato, il mezzo non può essere confiscato, ma si procede invece con le sanzioni sopra citate e il raddoppio della durata della sospensione della patente, da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.

Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l, si procede al loro sequestro.

PENE ALTERNATIVE


I conducenti fermati in stato di ebbrezza e che non abbiano provocato incidenti, possono richiedere al prefetto la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

IN CASO DI INCIDENTI STRADALI


Nel caso si provochi un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza da alcol e provocando il ferimento o la morte di terze persone, le pene sono raddoppiate, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Si procede poi con la sospensione della patente, il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e il controllo del tasso di alcool nel sangue in strutture sanitarie.

Le cause per eventuali danni e lesioni provocate dalla guida in stato di ebbrezza sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

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